Legge n. 4 / 2013 • PROFESSIONE MASSAGGIATORE

Articolo del

Facciamo chiarezza riguardo questa Legge della Repubblica Italiana emanata nell’ambito delle professioni non regolamentate che, al di là delle molte “interpretazioni” e “strumentalizzazioni” circolanti sul web, stabilisce quanto segue:

  • puoi esercitare liberamente la tua professione di Operatore Olistico di Massaggio e Discipline affini quali Naturopata, Riflessologo Plantare, Operatore Shiatsu, Counselor ecc. (senza mai invadere le pertinenze sanitarie ed estetiche) a patto di creare una posizione fiscale, ovvero attivare P.IVA secondo il Codice At.eco. 96.09.09, operando in forma individuale, associata, societaria, cooperativa, oppure
  • creare una realtà associativa, preferibilmente affiliata ad Ente Nazionale (quale è, ad esempio, CSEN

In caso si abbia occasione di collaborare presso realtà esterne, e fino al limite di € 5.000 annui (e comunque non superiore a € 2.500 per ciascun datore di lavoro), si può evitare apertura P.IVA e rilasciare ricevute con il proprio codice fiscale.


Qui la fonte ufficiale della Legge 4/2013


Qualsiasi altra informazione ricondotta, o riconducibile, a situazioni di ordine Europeo ed internazionale in genere non ha alcun valore reale in quanto le normative sono molto diverse da paese a paese, ovvero quanto valido nella nazione “X” non è automaticamente certo valga anche i paesi “Y”, “Z”, ecc.

Se dovessi avere prospettiva di trasferirti all’estero risposte certe al 100% potrai averle solo rivolgendoti al paese di riferimento!

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