La formazione degli operatori sportivi a livello nazionale è di competenza dei soggetti che operano, in Italia, con riconoscimento giuridico in campo sportivo e cioè:Le competenze sono state confermate dal Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport) che assegna al C.O.N.I., a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e la "promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616" Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, detta, all'art.2 le funzioni di disciplina e regolazione ed all'art.26 l'ordinamento degli Enti di promozione Sportiva. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione della formazione dei tecnici, istruttori ed atre figure similari di operatori sportivi deriva dalle previsioni dell'art.2 del Regolamento "per il riconoscimento ed i rapporti C.O.N.I. - Enti di promozione Sportiva", approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. il 01/08/2001. Competenze delle Regioni Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I. "Istruttori, Tecnici qualificati ed altre figure similari di Operatori sportivi" i soggetti in possesso, alternativamente, di: - Diploma di Laurea in Scienze Motorie - Diploma I.S.E.F. - Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. Pertanto gli Istruttori e Tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico-operative ai vari Utenti. (*) tra le figure similari del settore sportivo possono essere compresi anche gli operatori di massaggio. In relazione al riconoscimento del titolo rilasciato si chiarisce che la validità dello stesso è da rapportare con quelli che possono essere gli eventuali regolamenti interni delle varie federazioni sportive. |